(massima n. 1)
Le norme disciplinanti le nuove contestazioni (artt. 516-522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione della imputazione pregiudichi la difesa dell'imputato. (La Corte ha precisato che, nei procedimenti per reati colposi, deve ritenersi che l'affermazione di responsabilità per un'ipotesi di colpa non menzionata nel capo di imputazione rientra pur sempre nella generica contestazione di colpa; pertanto, inalterato restando il fatto storico, non v'è violazione della regola dell'immutabilità dell'accusa, poiché la contestazione generica di colpa, seppure ulteriormente connotata, lascia l'imputato nelle condizioni di difendersi da qualunque addebito al riguardo, con la conseguente possibilità di ravvisare in sentenza elementi di colpa non indicati nella contestazione).