(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimità non è più consentito di richiedere il recupero dell'oralità e del contraddittorio sulle dichiarazioni accusatorie rilasciate nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura in dibattimento sulla base del testo previgente dell'art. 513 c.p.p., se lo stesso imputato non aveva già formulato la richiesta nel corso del giudizio di merito, che sia stato celebrato quando era già sopravvenuta la novellazione del predetto art. 513. Ciò perché la disciplina transitoria condiziona espressamente all'impulso di parte il ricorso alla verifica dibattimentale delle dichiarazioni accusatorie acquisite con il meno garantista rito previgente. Con la conseguenza che l'impulso di parte, se non è stato esercitato durante il giudizio di appello, non è più esercitabile nel giudizio di legittimità, posto che il ricorso è inammissibile quando è fondato su violazioni di legge che potevano essere dedotte e non sono state dedotte in grado di appello.