(massima n. 1)
L'art. 512 bis c.p.p. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all'estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. La disposizione, pertanto, non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all'estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano. Ciò anche al fine di assegnare alla norma — che costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento — una portata che la renda il più possibile conforme a principi costituzionali posti dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 512 bis c.p.p. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera in realtà residente ininterrottamente in Italia per lo meno da diciotto mesi).