(massima n. 1)
La valutazione degli «altri elementi di prova acquisiti», cui fa riferimento l'art. 512 bis c.p.p. nel disciplinare la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, č da intendersi come funzionale non al giudizio di attendibilitą delle dichiarazioni anzidette, ma solo all'accertamento della necessitą o meno di dar luogo alla loro lettura, a seconda che gli altri elementi di prova gią acquisiti (i quali possono essere di qualsiasi natura e ricavarsi anche da dati pacifici del contesto della vicenda), siano o non siano da ritenersi sufficienti ai fini della formazione del convincimento del giudice.