(massima n. 1)
L'art. 512 bis c.p.p., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 43 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 — caratterizzata, rispetto alla precedente, essenzialmente dalla previsione che alla lettura delle dichiarazioni rese da soggetto residente all'estero possa darsi luogo solo in presenza della ulteriore condizione che «non sia assolutamente possibile» l'esame dibattimentale del dichiarante — non può trovare applicazione con riguardo a giudizio di merito svoltosi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge innovativa, dovendosi in materia fare applicazione del principio tempus regit actum e non potendosi più considerare attuale — alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 7 gennaio 2000 n. 2, convertito con modifiche in legge 25 febbraio 2000 n. 35 — il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di valutazione della prova, il summenzionato principio sarebbe stato da riferire anche al momento della valutazione (pur se in sede di legittimità, ove vi fosse stata doglianza sul punto) e non solo al momento dell'acquisizione della prova.