(massima n. 1)
Poiché la lettura degli atti in dibattimento costituisce una deroga al principio generale della formazione della prova in dibattimento, gli artt. 511, 512 e 513 non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari è consentita solo quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione, cui non può certo essere equiparata la difficoltà di assunzione della prova per la temporanea assenza del testimone dal territorio dello Stato.