(massima n. 1)
La valutazione circa la prevedibilitā dell'evento che impedisce la ripetizione dell'atto va compiuta dal giudice di merito, cui č demandata in via esclusiva, con riguardo al tempo in cui l'atto č stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento, che deve essere tale da rendere probabile, secondo l'id quod plerumque accidit, vale a dire secondo il corso ordinario dei fatti, l'intervento di fattori incidenti negativamente sulla ripetibilitā dell'atto stesso. Una volta formulata questa prognosi postuma, che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica, il giudice del dibattimento č legittimato a disporre se in tal senso sollecitato dalle parti, la lettura degli atti dei quali ha riconosciuto la imprevedibilitā dell'impossibilitā di ripetizione ad utilizzarli come elemento di convincimento, di qualunque natura essi siano.