(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni č disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione č compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e cosė via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilitā di ripetizione (giā contemplato dal successivo art. 512)