(massima n. 1)
La regola contenuta nell'art. 526 comma 1 bis c.p.p., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza dell'art. 512 c.p.p., per irreperibilità del teste (la Corte ha specificato come una diversa interpretazione, che identificasse la volontarietà di sottrazione all'esame dibattimentale con la mera irreperibilità del teste, condurrebbe ad una sostanziale e generale disapplicazione dell'art. 512 c.p.p., che disciplina i casi di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetizione).