(massima n. 1)
In tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilitā di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 c.p.p., nel caso di irreperibilitā del teste, solo se tale situazione sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, e oggettiva, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non č configurabile l'ipotesi di impossibilitā di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. 111 comma 5 Cost. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontā di sottrarsi all'esame possa desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sue tracce).