(massima n. 1)
L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilitą non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 comma 5 Cost. che, in presenza di accertata impossibilitą di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilitą del contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova dell'irreperibilitą una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche.