(massima n. 1)
La lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione deve ritenersi consentita, in una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 512 c.p.p., a condizione che i fatti o le circostanze da cui deriva detta impossibilità siano non solo imprevedibili per la parte privata che chiede la lettura, ma anche di natura oggettiva, cioè non imputabili alla stessa parte richiedente e non imputabili a libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'art. 512 c.p.p. in un caso in cui, trattandosi di procedimento a carico di un extracomunitario albanese imputato di favoreggiamento e sfruttamento aggravati della prostituzione di talune sue connazionali, l'impossibilità di audizione dei testi era derivata dal fatto che costoro si erano resi irreperibili non per libera scelta ma perché ragionevolmente timorosi di gravi conseguenze a loro carico ove avessero confermato in dibattimento le loro precedenti dichiarazioni e detta loro scelta poteva essere considerata imprevedibile perché posta in essere, in un caso, da soggetto già ricoverato in struttura assistenziale protetta in cui aveva tenuto regolare condotta; in un altro da soggetti l'uno dei quali dedito a stabile lavoro e titolare di una regolare abitazione e l'altro legato al primo da un rapporto sentimentale e di convivenza).