(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitā del disposto di cui all'art. 512 c.p.p., in base al quale č consentita la lettura di dichiarazioni predibattimentali quando l'esame dibattimentale del dichiarante risulti impossibile per fatti o circostanze non prevedibili dalla parte processuale interessata, l'imprevedibilitā va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.