(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina concernente le letture dibattimentali (artt. 512 e 512 bis c.p.p.), disposte per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, di atti assunti nella fase preprocessuale e di dichiarazioni rese da cittadino straniero, in quanto tale disciplina, pur essendo in contrasto con un principio introdotto da una modifica della Carta costituzionale (art. 111 Cost.), è stata fatta salva dalla normativa transitoria prevista dalla stessa legge di modifica costituzionale. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente osservato come la legge ordinaria n. 35 del 2000, che ha disciplinato il regime transitorio in ossequio alla espressa previsione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 1999, sia perfettamente conforme alla delega della legge costituzionale).