(massima n. 1)
A norma dell'art. 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta impossibilitą di ripetizione), anche dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione, possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo stesso, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilitą di formazione della prova in contraddittorio prevista dal citato art. 111 della Costituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'irreperibilitą dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero cittadini extracomunitari).