(massima n. 1)
Dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511 bis c.p.p., si desume che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell'incidente probatorio o del dibattimento (nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura), possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l'accordo delle parti ed avvenga l'esame dell'imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d'ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, comma 4, c.p.p.). Qualora, invece, l'esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell'art. 238, comma 3 e dell'art. 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d'ufficio (art. 515 c.p.p.) e sono utilizzabili per la decisione a norma dell'art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l'esame. Le norme suindicate adottano la stessa ratio dell'art. 513 c.p.p. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame, così determinando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992. (Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall'imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all'esame).