(massima n. 1)
In tema di istruzione dibattimentale, nei processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti, qualora il perito abbia risposto ai quesiti con relazione scritta, il suo esame alla successiva udienza č facoltativo, in quanto l'art. 245 comma secondo, lett. l) disp. trans. rende immediatamente applicabile l'art. 508 c.p.p. limitatamente ai commi primo e secondo e non al terzo.