(massima n. 1)
L'assoluta necessità di assunzione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 507 c.p.p. (ammissione di nuove prove), lungi dal postulare il dovere di assumerli, non esclude, ma al contrario introduce ed esige, l'apprezzamento del giudice, come indica la stessa dizione dell'articolo citato laddove evidenzia che «il giudice può disporre anche di ufficio l'assunzione», senza dire né «deve», né puramente e semplicemente «dispone». Trattandosi di un apprezzamento, il giudice deve darne conto con ordinanza, come tale, adeguatamente motivata.