(massima n. 1)
In tema di ammissione di nuove prove (art. 507 c.p.p.), non sussiste l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, bensì il potere-dovere di disporre nuovi mezzi di prova quando risulti «assolutamente necessario». Le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlativa alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita. L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltà che il giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze già acquisite, può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti del potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, disciplinato dall'art. 190 c.p.p., richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata.