(massima n. 1)
L'assoluta necessità di assunzione di nuovi mezzi di prova, di cui all'art. 507 c.p.p., lungi dal postulare il dovere di assumerli, non esclude — ma al contrario introduce ed esige — l'apprezzamento del giudice, come indica la stessa dizione dell'articolo citato laddove evidenzia che «il giudice può disporre anche d'ufficio l'assunzione», senza dire né «deve», né puramente e semplicemente «dispone». Trattasi di un apprezzamento rimesso unicamente al giudice e fondato su tutte le risultanze probatorie adeguatamente dallo stesso valutate.