(massima n. 1)
La inammissibilitą della lista proposta dalla parte civile non esclude che il giudice, avvalendosi della facoltą conferita dall'art. 507 c.p.p., possa ritenere «assolutamente necessario» sentire un teste compreso in quella lista comunque acquisita agli atti. La ratio ispiratrice dell'art. 507 c.p.p. č da cercarsi nel fine primario ed ineludibile del processo penale, che rimane la ricerca della veritą al fine di pervenire ad una giusta decisione conferendo al giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a decadenze delle parti.