(massima n. 1)
In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza dell'assoluta necessitą, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo, tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalitą, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessitą del nuovo mezzo di prova. Tale potere č sindacabile in sede di legittimitą ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.