(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 507 c.p.p. rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre una adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte.