(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove a norma dell'art. 507 c.p.p. non incontra limitazioni di sorta derivanti dal comportamento delle parti: in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, diretto allo scopo fondamentale del processo consistente nell'accertamento della veritą, il giudicante deve fornire adeguata motivazione solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie, mentre non ricorre alcun obbligo di motivazione quando i mezzi di prova siano disposti e abbiano influenza sulla decisione.