(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., può essere esercitato anche a conclusione del dibattimento, terminata la discussione, dal momento che non sussiste alcuna preclusione in relazione alla possibilità di riaprire il dibattimento per assumere nuove prove, se queste sono decisive (art. 523, comma settimo c.p.p.). (Fattispecie nella quale l'integrazione della prova, intesa ad ottenere l'escussione di un testimone e l'acquisizione degli atti relativi al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, è stata disposta quando si era conclusa l'acquisizione delle prove richieste dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato).