(massima n. 2)
Il potere di supplenza in materia di assunzione di prove spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. può essere esercitato, giusto il disposto di tale norma, solo se risulti «assolutamente necessario»; detto potere è dunque ben delimitato, nel senso che l'assoluta necessità che la norma esige in tanto può ritenersi sussistere in quanto il mezzo di prova appaia dagli atti del giudizio e la sua assunzione si riveli determinante.