(massima n. 1)
La «novità» della prova — quale requisito del potere di supplenza in materia di assunzione di prova spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. — deve rapportarsi agli elementi probatori già esistenti in atti e non essere «nuova» in assoluto, sicché a nulla rileva che la medesima, seppur conosciuta, non sia stata tempestivamente dedotta dalle parti ovvero in precedenza dichiarata inammissibile, ininfluente o sovrabbondante. Invero, sempreché ne ricorra la necessità ai fini dell'accertamento della verità — ovviamente processuale e non assoluta — nulla vieta che il giudice possa fare propria un'iniziativa mancante ovvero rivedere un proprio giudizio precedentemente espresso e in un momento successivo superato dall'evoluzione dell'istruttoria dibattimentale.