(massima n. 1)
Il decorso del termine segnato dall'art. 495 c.p.p. non può avere efficacia preclusiva dell'ammissione, indipendentemente dalla disciplina dettata dall'art. 507 c.p.p., di nuove prove che non siano manifestamente infondate o superflue, intendendosi per «nuove» quelle prove i cui elementi siano venuti ad esistenza o siano stati conosciuti dalle parti successivamente al termine anzidetto.