(massima n. 1)
L'inammissibilità della costituzione di parte civile, non fa venir meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell'articolo 507 c.p.p., i testi contenuti nella lista della parte civile esclusa. Ed invero, il giudice può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, quando risultino dagli atti e la loro assunzione appaia decisa in virtù del principio generale ispirato dalla ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione.