(massima n. 2)
Il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna «acquisizione delle prove». (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha evidenziato che le parole «terminata l'acquisizione delle prove», con le quali esordisce l'art. 507 c.p.p., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice).