(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 507 c.p.p. costituisce lo strumento di controllo da parte del giudice rispetto all'inerzia, agli errori o alla rinuncia del pubblico ministero. In proposito la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 73, ultima parte, prevede per la fase dibattimentale «il potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova» senza alcuna aggettivazione o limitazione, ad illustrazione della volontą del legislatore delegante di consentire al giudice del dibattimento, esaurita l'iniziativa delle parti (sia perché non esercitata, sia perché non idonea a fornire certezze probatorie sufficienti per una qualsiasi decisione), di potere autonomamente acquisire tutte quelle prove necessarie per l'adozione della decisione di merito con la quale deve necessariamente chiudersi il processo. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione nel merito, la Suprema Corte ha osservato che, una volta accertata e dichiarata la nullitą delle analisi per vizio procedimentale, la richiesta di perizia avanzata dal dibattimento del P.M. costituiva corretta sollecitazione del potere-dovere di integrazione probatoria demandato al giudice dall'art. 507 c.p.p.).