(massima n. 1)
Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito dotata di adeguata specificità sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p. sia in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., sicché l'imputazione appare magnetica e suscettibile sempre di precisazioni, non sembra necessaria una dettagliata imputazione in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio iura novit curia. (Fattispecie relativa all'esecuzione di un intervento di ristrutturazione di un immobile con modificazione di destinazione di uso in zona soggetta a vincolo, per il quale è necessaria la concessione edilizia, effettuata tramite il rilascio di una semplice autorizzazione, inquadrata dal P.M. nello schema dell'autorizzazione illegittima e ritenuta dal giudice del dibattimento non sufficientemente precisata).