(massima n. 2)
Per nuovi mezzi di prova, che, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice può disporre anche d'ufficio, si devono intendere quelli non introdotti in dibattimento ovvero provenienti da fonti probatorie esaminate in detta fase su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento del quadro probatorio utile alla decisione. Nulla, pertanto, vieta che un teste già escusso nella fase dibattimentale possa essere risentito allorché se ne prospetti la necessità, tenuto pure conto che l'art. 506, comma 2, c.p.p., consente al presidente di rivolgere domande ai testimoni già esaminati.