(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove di cui all'art. 507 c.p.p. è stato previsto in funzione di riequilibrio per supplire alle carenze probatorie delle parti, quando tali carenze possano incidere in modo determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio. Perciò il giudice ha la possibilità di esercitare il potere suppletivo conferitogli anche quando vi sia stata una assoluta inerzia da parte della pubblica accusa ed a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di dover escludere dagli atti del fascicolo del dibattimento, in quanto non atti irripetibili, la nota del genio civile e il rapporto dei vigili urbani sulla base dei quali l'accusa aveva ritenuto di poter documentalmente provare, senza bisogno di indicare ulteriori fonti di prova, gli illeciti urbanistici contestati all'imputato.