(massima n. 1)
Il potere di ammissione di ufficio di nuove prove, ex art. 507 c.p.p., deve essere esercitato quando risulti assolutamente necessario integrare la prova in relazione alle esigenze di ricerca della verità, ed il carattere della novità, secondo l'espressione ampia usata e la ratio della norma, comprende tutti i mezzi di prova nuovi rispetto a quelli (documentali e/o orali) acquisiti ad iniziativa delle parti, sicché ben può costituire “nuova prova” l'audizione di un teste che sia stato presente al dibattimento, non essendo prevista, al riguardo, nullità alcuna.