(massima n. 1)
Il potere del giudice di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., deve essere esercitato, a pena di nullitā della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, preventivamente ammessi ma non citati per l'inerzia della parte, atteso che, tale potere-dovere non ha carattere eccezionale ma č ampio ed ha natura suppletiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per violazione di legge la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 129 c.p.p. dal giudice di primo grado il quale, preso atto della mancata citazione dei testi, giā ammessi, indicati dal pubblico ministero, aveva ritenuto essergli precluso l'esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p.).