(massima n. 1)
Al fine dell'assolvimento dell'onere di trasmissione al Gip, con la richiesta di rinvio a giudizio, della documentazione relativa alle indagini espletate, il P.M. ha il potere di individuare e allegare gli atti che attengono strettamente ai soggetti e alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale e, nell'esercizio di esso, ben può stralciare, mediante degli omissis, parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che gli atti non inseriti tra quelli trasmessi sono inutilizzabili, ma, se ipoteticamente favorevoli all'indagato, sono suscettibili di acquisizione ad opera del giudice su iniziativa della difesa o, in dibattimento, anche di ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p., fermo restando il potere del P.M. di rifiutare, per ragioni connesse al corretto svolgimento delle indagini, l'esibizione di atti contenenti elementi che devono rimanere coperti dal segreto, nei limiti e con le formalità previsti dall'art. 329 dello stesso codice).