(massima n. 1)
Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva — quale motivo di impugnazione per cassazione — può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 32 del D.L.vo 274/2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 c.p.p.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.