(massima n. 1)
Alla luce del principio già affermato dalla Corte costituzionale (sent. 111/1993) con riferimento ai poteri di integrazione probatoria riconosciuti al giudice dall'art. 507 c.p.p., secondo cui, anche in un sistema di tipo accusatorio, “fine primario e ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità”, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, c.p.p.,che, nell'ambito del giudizio abbreviato, assolve ad una finalità del tutto analoga a quella del citato art. 507.