(massima n. 1)
L'esercizio di facoltà processuali dell'imputato, quali quella di non consentire all'esame (artt. 208 e 503 c.p.p.) o quella di non rilasciare dichiarazioni contro sè stesso, non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 c.p. per negare le circostanze attenuanti generiche; infatti l'esercizio di un diritto processuale non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo. (Nella specie, tuttavia, la S.C. ha ritenuto che l'erronea motivazione non aveva avuto influenza decisiva sul dispositivo, poiché le attenuanti richieste erano state negate in primo luogo per l'esistenza di precedenti penali che giustificavano ampiamente il diniego del beneficio).