(massima n. 1)
Sono manifestamente infondate la q.l.c. dell'art. 500, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma 1, 25, comma 2, e 101, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette al dibattimento al teste per le contestazioni, valutabili ai fini della credibilitą del teste stesso, possano essere acquisite e valutate anche ai fini della prova dei fatti in esse affermati, e dell'art. 500, commi 2 e 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 101, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni rese dai testimoni nella fase delle indagini preliminari, e successivamente utilizzate per le contestazioni, possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e valutate quali fonti di prova.