(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 111, comma 5, Cost., la q.l.c. degli art. 500, comma 4, 513 e 210, comma 5, c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'acquisizione e l'utilizzabilità dei verbali delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni nei casi in cui risulti provato che il testimone ha reso in dibattimento dichiarazioni false o reticenti, in quanto va escluso che l'art. 500, comma 4, c.p.p. contrasti con i parametri costituzionali evocati — va detto, in particolare, che l'art. 111, comma 5, Cost., nel prefigurare una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio «per effetto di provata condotta illecita», ha inteso riferirsi alle sole «condotte illecite» poste in essere «sul» dichiarante e non anche a quelle realizzate «dal» dichiarante medesimo in occasione dell'esame in contraddittorio; va rilevato, altresì, come l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto renda palese l'insussistenza della violazione dell'art. 3 Cost.