(massima n. 1)
L'indebita acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali di un teste, la cui utilizzazione per le contestazioni le rende solo valutabili ai fini della credibilità del teste medesimo, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 500, comma 2, c.p.p., non può costituire valido motivo di censura in sede di legittimità quando dette dichiarazioni risultino, di fatto, utilizzate solo per escludere detta credibilità.