(massima n. 1)
La nozione di "altra utilità", rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non deve avere carattere necessariamente economico o materiale, ma può avere anche valenza di tipo morale ovvero - nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso - consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l'unità.