(massima n. 1)
La funzione dell'art. 499, comma 5, c.p.p. — in base al quale il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti — può essere realizzata pure nel caso in cui il «vuoto di memoria» della persona chiamata a deporre sia assoluto; purché, ovviamente, il giudice provveda poi ad un'adeguata verifica dell'attendibilità del teste. Del resto, l'operatività di un principio di tal genere, insito nell'originaria tessitura del codice di procedura penale, sembra confermata dalle vicende concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 500 dello stesso codice e dalle successive «novellazioni» di tale precetto derivanti dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, coinvolgenti, fra l'altro, anche l'art. 500 c.p.p., in un contesto normativo che, attraverso il modulo della lettura, rende possibile l'utilizzazione a fini di prova di atti della fase anteriore al dibattimento.