(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma quinto, c.p.p., secondo cui «il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti» non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di «aiuto totale» e quello di «aiuto parziale» della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso rispetto a quella della «contestazione» di cui all'art. 500 c.p.p. non sta nella «parzialità dell'aiuto» ma nelle modalità del medesimo come pure nella diversa funzione dei due istituti, nel senso, quanto al primo di tali profili, che l'aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto mentre la «contestazione» avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto; quanto al secondo profilo (funzione), che dalle dichiarazioni rese dal teste attraverso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova del fatto mentre dalla «contestazione» può solo trarre elementi per valutare l'attendibilità del teste.