(massima n. 2)
Non č causa di nullitā della sentenza nel giudizio d'appello l'omesso ritiro in camera di consiglio dei giudici per la decisione subito dopo la chiusura della discussione, essendo il principio dell'immediatezza della deliberazione, volto a garantire continuitā tra il momento della formazione della prova e quello della decisione, non riferibile al giudizio d'appello, di natura essenzialmente cartolare. (La Corte ha comunque rilevato, in motivazione, che per l'inosservanza del principio in oggetto non č prevista alcuna sanzione).