(massima n. 1)
Non sussiste la nullitą della deposizione testimoniale qualora, in un procedimento che prosegue secondo le disposizioni del codice di rito previgente, venga prestato giuramento con la formula prescritta dall'art. 497 nuovo codice di procedura penale, anziché con quella dell'art. 142 del codice di rito abrogato, in quanto in entrambe le formule sono contenuti gli stessi elementi essenziali e cioč l'avvertimento rivolto al teste circa la responsabilitą morale e giuridica assunta e l'impegno a dire la veritą.