(massima n. 1)
La norma dell'art. 491, quinto comma, c.p.p., la quale prescrive che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza, non è sanzionata da nullità, cosicché ove il giudice del dibattimento decida la questione preliminare insieme al merito, l'imputato non può dolersene, oltre tutto perché nessun danno deriva alla sua posizione e perché comunque nel sistema della legge l'ordinanza che risolve questioni preliminari è impugnabile solo con la sentenza che definisce il dibattimento.