(massima n. 1)
In tema di risoluzione delle questioni preliminari, l'ordinanza con la quale il giudice abbia omesso di provvedere su alcune delle eccezioni sollevate dalle parti in ordine alla formazione del fascicolo del dibattimento non è atto abnorme (e, dunque, autonomamente ricorribile per cassazione), atteso che costituisce comunque espressione del legittimo potere del giudice di decidere in ordine alle questioni poste ex art. 491 comma 2 c.p.p. e non comporta alcuna stasi del processo, potendo solo eventualmente determinare la dichiarazione di utilizzabilità di atti erroneamente inseriti in detto fascicolo. Ne consegue che tale ordinanza può essere impugnata unicamente con la sentenza che definisce la relativa fase del giudizio.